La Confederazione agromeccanici e agricoltori italiani (CAI) chiarisce che per le imprese agromeccaniche, identificate dal codice ATECO 01.61.00, non è necessario inoltrare alcuna comunicazione al Prefetto, dal momento che il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri del 22 marzo scorso, laddove indica nell’allegato 1 il primo gruppo di due cifre dei codici ATECO, ha inteso comprendere tutti i relativi sottocodici.
Questo non vale solo per le attività agricole e quelle a supporto dell’agricoltura (01), ma anche per tutte le altre attività per le quali è stata indicata la codifica principale.
Solo per le aziende che hanno attività di movimento terra, identificate dai codici Ateco il cui primo gruppo di cifre è “43”, è invece necessario compilare la richiesta alle Prefetture dove ha sede l’azienda, quando operano al servizio di attività essenziali o strategiche.
Fonte: CAI
Fonte immagine: Argo Tractors